Invia le fatture all'Agenzia delle Entrate in modo rapido e sicuro
Trasmetti i documenti al Sistema di Interscambio con un semplice click
Fatture elettroniche
15 giorni per esplorare tutte le potenzialità di Beebeebusiness. Nessuna carta di credito richiesta!
Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’ Intermediario è il soggetto che invia o riceve i file FatturaPA o i file archivio per conto dell’ Operatore economico e/o dell’ Amministrazione pubblica.
Se l’ Intermediario è autorizzato a trasmettere i file alle Amministrazioni per conto terzi, consulti la sezione Operatori economici.
Se invece egli è autorizzato a ricevere i file per conto delle Amministrazioni, consulti la sezione Amministrazioni pubbliche.
Beebeeboard utilizza Trust Technologies come intermediario per l’invio e la ricezione.
Tutte le fatture sia inviate, sia quelle passive ricevute, oltre a essere sempre presenti nel proprio cassetto fiscale, saranno visibili e accessibili nel classico elenco fatture/spese di Beebeeboard, la lettera E evidenzia il fatto che si tratti di una fattura elettronica e quindi non più modificabile
Tutte le procedure pratiche e tecniche vengono demandate a Beebeeboard, l’utente crea una normalissima fattura che avrà già tutte le informazioni necessarie per essere trasformata nel file XML richiesto dall’Agenzia delle Entrate
La procedura corretta che consigliamo è quella di effettuare una Nota di Credito per quella fattura. La Nota di Credito andrà anch’essa inviata come fattura elettronica ed annullerà di fatto il documento precedente
Il codice univoco è il codice che il Sistema di Interscambio utilizza per sapere quale canale dovrà utilizzare per recapitare i documenti. Abilitando il servizio di Fatture elettroniche di Beebeeboard riceverete un nuovo codice univoco che dovrete impostare nel vostro cassetto fiscale in questo modo nessuna fattura andrà mai persa e non sarà necessario comunicare il nuovo codice a tutti i fornitori
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Attenzione
Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.